Il Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato nei confronti di una portalettere, difesa dall’Avv. Simona Veneri dello studio legale BrixiaLEX, accusata del reato previsto e punito dall’art. 340 c.p. – interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di servizio di pubblica necessità.
L’accusa si fondava su plurime denunce querele presentate da un residente la cui abitazione si trovava alla fine di una lunga strada sterrata, caratterizzata da profonde buche e dislivelli, particolarmente insidiose soprattutto in occasioni di precipitazioni atmosferiche.
La presunta persona offesa sosteneva di essere stata lesa nel proprio diritto a ricevere la posta; ha dichiarato, infatti, di non aver ricevuto alcuna missiva per un lungo periodo.
L’istruttoria dibattimentale rivelava, tuttavia, che la portalettere in questione era in più e diverse occasioni caduta dal proprio ciclomotore mentre tentava la consegna della posta alla persona offesa percorrendo la strada accidentata al termine della quale risiedeva il denunciante.
Fatto presente l’accaduto ai propri superiori, Poste Italiane decideva di presentare diverse proposte alternative al cittadino: porre la cassetta postale al fondo della via privata, al confine con la pubblica via asfaltata; una cassetta postale presso l’ufficio di zona a spese di Poste Italiane.
Proposte tutte rifiutate nel tempo dall’utente.
La portalettere decideva allora di optare per avvisi, anche telefonici (la cui registrazione è stata prodotta in giudizio) nei quali si avvisava puntualmente il sig. X dell’arrivo di missive a lui indirizzate.
In alcune giornate la postina si faceva accompagnare da suoi responsabili con l’autovettura di servizio e, nell’occasione provvedevano alla consegna di tutta la corrispondenza dell’utente.
La persona offesa sosteneva che era esclusiva responsabilità dell’imputata, ma la difesa ha dimostrato, producendo estratti INAIL, che la signora era rimasta assente per lunghi periodi a causa di infortuni e malattie; in quelle occasioni veniva sostituita da colleghi. La situazione, però, non era cambiata. Comunque la persona offesa non è stata in grado di dire con certezza quando vi fosse l’imputata per la consegna e quando vi fossero colleghi.
La produzione in giudizio dell’estratto del registro consegne della corrispondenza dimostrava infine al di là di ogni ragionevole dubbio che la persona offesa aveva sempre ricevuto puntualmente la propria posta.
Il testimone, responsabile dell’ufficio, dichiarava inoltre di aver fatto sopralluoghi della via in questione e dichiarava che qualunque portalettere avrebbe rischiato incidenti a causa della presenza di erba, sassi, buche.
Integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; non essendo di alcun rilievo che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante.
Nello specifico, il Giudice riteneva che non potesse essersi verificato alcun turbamento o alcuna interruzione, stante la dimostrata ricezione regolare della posta da parte del denunciante.
Il reato di interruzione o turbamento di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità tutela il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ed in particolare il funzionamento regolare e continuativo dell’ufficio o del servizio.
Il reato in oggetto è di evento, istantaneo con effetti eventualmente permanenti, di danno, sussidiario, a forma libera per cui l’ufficio o il servizio può essere interrotto o turbato nella regolarità in qualunque modo, sia con un’azione che con una omissione.
Ai fini dell’integrazione del reato non è necessario il dolo intenzionale essendo sufficiente che l’agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità.
Infatti, l’elemento psicologico è il dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà di interrompere e di turbare l’attività che viene espletata dagli organi competenti. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 340 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo rischio”. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 marzo 2010, n. 8996
A riguardo il Giudice ha ritenuto totalmente inesistente l’elemento soggettivo del reato per cui si procedeva, motivando in ordine alla intervenuta dimostrazione circa la volontà, in ogni modo estrinsecata dall’imputata, di svolgere adeguatamente e portare a compimento i doveri insiti nella sua attività lavorativa.