IRAP E PROFESSIONISTI: compensi e costi non indicano autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione torna sul dibattuto tema “IRAP e professionisti”, con la recentissima Ordinanza n. 4851 del 1° marzo 2018, nella quale ha affermato che il valore assoluto dei compensi e dei costi non sono fattori indicativi del presupposto di autonoma organizzazione.

Ecco i fatti: Il contribuente, medico di base convenzionato col SSN, presentava ricorso contro il rigetto dell’istanza di rimborso IRAP da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva dedotto la sussistenza di un’autonoma organizzazione integrante il presupposto di applicazione dell’imposta.
Il ricorso del professionista era stato respinto dai giudici di primo e secondo grado, avendo quest’ultimi riscontrato l’esistenza di un’attività autonomamente organizzata sulla base della rilevanza dell’ammontare dei costi sostenuti dal professionista, unitamente alla presenza di due dipendenti part-time per mansioni di segreteria e di pulizia.

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha riformato la decisione dei giudici tributari, in considerazione dei parametri elaborati dalla giurisprudenza per l’accertamento dell’autonoma organizzazione, i quali prevedono che, riguardo al presupposto di applicazione dell’IRAP nei confronti dei professionisti, il decisivo requisito dell’autonoma organizzazione ricorra quando il contribuente:

a) sia responsabile dell’organizzazione;

b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Nel caso in questione, dunque, la decisione dei giudici tributari deve ritenersi illegittima, perché non risulta conforme ai suddetti principi.
La Corte ha, inoltre, precisato che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo.

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