La rottamazione delle cartelle (ex) Equitalia – Nuova edizione

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 50 del 13.10.2017 ha disposto una nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della riscossione.

La cd. “rottamazione” riguarda i ruoli relativi a imposte (compresa l’Iva), ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della riscossione dall’anno 2000 al 30 settembre 2017.

E’ dunque possibile presentare una domanda di definizione agevolata sia per i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016 sia per ruoli affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada e i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (per esempio Imu o tassa sui rifiuti).

Possono presentare la domanda:

  • coloro che non hanno presentato la domanda durante la prima edizione della rottamazione.

Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018.

  • coloro che avevano presentato domanda per la prima rottamazione ma non hanno pagato anche una sola delle prime due rate, aventi scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre. I contribuenti potranno pertanto recuperare la precedente rottamazione (dalla quale sarebbero altrimenti definitivamente decaduti).

Il pagamento dovrà avvenire entro il 7 dicembre 2017 mentre le successive rate dovranno essere pagate alle scadenze previste dal piano originario.

  • coloro che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.

In caso di adesione alla “rottamazione” verranno cancellati:

  • Le sanzioni e somme aggiuntive
  • Gli interessi di mora

Resteranno quindi da pagare:

  • Le somme a titolo di capitale ed interessi;
  • Le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento

Possono essere rottamati le seguenti somme dovute a titolo di:

  • Imposte
  • Contributi
  • Tributi locali
  • Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura
  • Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) o dalla Consob
  • Canoni demaniali
  • Spese di giustizia
  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

I Professionisti dello Studio BrixiaLEX, previo conferimento di specifico incarico professionale e consegna della documentazione necessaria, sono in grado di fornire un conteggio indicativo del risparmio ottenibile con la rottamazione; il conteggio definitivo verrà invece effettuato dall’Agente della Riscossione e comunicato direttamente dallo stesso al contribuente.

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