Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’emanazione del D.M. del 17 ottobre 2017, pubblicato l’8 febbraio 2018, che abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, ha modificato le categorie dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Oltre alla previsione delle nuove categorie, con il nuovo decreto sono stati rivisti i requisiti che i lavoratori devono possedere per rientrare in queste, i benefici e le agevolazioni che ne derivano. L’ emanazione del nuovo decreto si è resa necessaria per l’adeguamento della previsione legislativa a quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 651/2014. Il menzionato provvedimento europeo dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e individua i lavoratori nei confronti dei quali non troveranno applicazione i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati, i soggetti che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 TUIR;
b) i giovani con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a) ;
d) aver superato i 50 anni di età (ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età);
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico, ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo familiare in quanti aventi una o più persone a carico (ex art. 12 TUIR);
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) gli appartenenti a minoranze etniche e linguistiche: si tratta di:
-chi a una minoranza etnica di uno Stato membro UE chi appartiene a minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano;
-chi appartiene a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
Nella seconda categoria rientrano invece, i lavoratori che oltre a soddisfare uno dei suddetti requisiti sono senza un lavoro regolarmente retribuito da più di 12 mesi.
Inoltre, appartengono a questa categoria coloro che pur non appartenendo a nessuna delle precedenti categorie sono senza un lavoro stabile da almeno 24 mesi.
L’importanza di queste categorie deriva dal fatto che si tratta di categorie nei confronti delle quali gli Stati membri potranno destinare specifici incentivi occupazionali affinchè aumenti il loro inserimento nel mondo lavorativo.
I lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati hanno diritto a diverse agevolazioni all’assunzione, a seconda della categoria di appartenenza: ad esempio, chi assume un lavoratore over 50, disoccupato da almeno 12 mesi, o una donna disoccupata da almeno 6 mesi, appartenente a settori caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna o, ancora, una donna disoccupata da oltre 24 mesi, ha diritto a uno sgravio del 50% dei contributi Inps e Inail dovuti.
I lavoratori svantaggiati del meridione, invece, possono essere assunti grazie al bonus assunzioni al Sud che dà diritto ad uno sgravio contributivo del 100%.
Un’altra importante agevolazione riguarda i datori di lavoro: infatti le imprese che assumono dipendenti appartenenti alla categoria di svantaggiati non devono sottostare alla regola del “de minimis”, secondo la quale lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti.
Infine, anche le cooperative sociali che occupano lavoratori svantaggiati sono agevolate grazie a un sistema di convenzioni quadro che incentiva le imprese ad assegnare loro commesse di lavoro. In pratica, imprese che aderiscono alle convenzioni quadro e forniscono lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori svantaggiati possono assolvere in questo modo l’obbligo di riserva ovverosia l’obbligo di destinare una parte dei posti di lavoro alle persone iscritte al collocamento obbligatorio.