Processo troppo lungo? Puoi chiedere il risarcimento allo Stato

Con la legge numero 89 del 24 marzo 2001, definita legge Pinto, è stata introdotta la possibilità, per coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole, di richiedere e ottenere un’equa riparazione per il danno subito, sia patrimoniale (ovvero quel danno di natura economica) sia non patrimoniale (ovvero il danno rappresentato da ansia, stress, patema d’animo o sofferenza morale causati dall’eccessiva durata di un giudizio).

Si tratta di uno strumento processuale volto a combattere il fenomeno (molto diffuso in Italia) della eccessiva lunghezza dei processi, dovuta a una molteplicità di fattori, tra cui il susseguirsi di rinvii, la sostituzione del magistrato, le mancate notifiche, il ripetersi di scioperi, l’organizzazione amministrativa, ecc.

La legge in esame stabilisce, innanzi, tutto cosa si intenda per ragionevole durata del processo, indicando, per il primo grado di giudizio 3 anni, mentre per il secondo grado 2 anni. Per il grado di legittimità (ossia la Cassazione) è previsto il termine di 1 anno. Inoltre sono previsti termini diversi per altri procedimenti: esecuzione forzata, 3 anni, mentre le procedure concorsuali sono considerati ragionevoli se contenute nel limite di 6 anni.

Va tuttavia precisato che il termine si ritiene rispettato in ogni caso se il giudizio definitivo ed irrevocabile giunge nel massimo di 6 anni.

Per il computo della durata occorre fare riferimento a criteri diversi a seconda che il processo sia di natura civile o penale: nel primo caso, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dalla notifica dell’atto di citazione, mentre nei processi penali, il termine decorre da quando l’indagato viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico mediante un atto dell’autorità giudiziaria.

Dal 31 ottobre 2016, per i processi che a quella data non siano stati assunti in decisione e che non si caratterizzano da una ragionevole durata, la possibilità d’attuare la procedura prevista dalla legge Pinto potrà essere attivata, a pena d’inammissibilità della domanda, solo dopo avere esperito i rimedi preventivi, che variano a seconda della tipologia del processo che si contesta:

  • nel processo civile, il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario ai sensi dell’articolo 702 bis bis c.p.c. o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario a rito sommario fatta entro udienza di trattazione e in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del giudizio di primo grado (art. 2, comma 2 bis l.89/2001). Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo esperibile consiste nella richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che scada il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella del Tribunale collegiale.
  • nel processo penale, il rimedio preventivo consiste in un’ istanza di accelerazione da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.

Il ricorso previsto dalla legge Pinto va presentato dalla persona che ha subito un danno, assistita da un legale munito di procura speciale, direttamente al presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo contestato. A pena di decadenza, il termine di provvedervi è di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento. La controparte è diversa a seconda della tipologia del procedimento:  se il procedimento presupposto è un procedimento ordinario, è il Ministero della giustizia, se invece è un procedimento militare è il Ministero della difesa, in tutti gli altri casi controparte è il Ministero dell’economia e delle finanze.

La legge Pinto precisa inoltre che al ricorso vanno sempre allegati, in copia autentica, l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relative al procedimento presupposto, i relativi verbali di causa e dei provvedimenti del giudice, il provvedimento definitivo del giudizio se si tratta di sentenza o ordinanza irrevocabili.

La misura dell’indennizzo liquidato dal giudice a titolo di equa riparazione del danno è di un ammontare non inferiore a quattrocento euro e non superiore a ottocento euro per ciascun anno o frazione ultrasemestrale di anno in cui il processo ha ecceduto la ragionevole durata. Tuttavia vi sono dei casi, in cui il giudice abbia provveduto in maniera maggiore o minore che non superi, il valore della causa o quello del diritto accertato dal giudice se inferiore.

Stante la situazione della giustizia italiana, la previsione di questa legge è  stata richiesta non solo dalle maggiori associazioni rappresentanti i consumatori, ma anche e soprattutto dalla Unione Europea, proprio al fine di dirimere una situazione ormai consolidata.

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