Sovraindebitamento: una possibile soluzione

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto una particolare procedura volta a risolvere la condizione di sovraindebitamento, ossia la situazione economico finanziaria del soggetto (consumatore o professionista e/o imprenditore non fallibile) in cui con il proprio reddito non può più far fronte ai debiti contratti, non si pagano più le bollette, le rate del mutuo, i fornitori o le tasse.
I soggetti a cui si rivolge – il consumatore, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative, i professionisti – possono accedere alla procedura della composizione della crisi e trovare un accordo di ristrutturazione del debito o presentare un piano consumatore.
La Legge prevede 3 differenti possibilità:
* Il piano del consumatore, che può essere presentato dai privati consumatori e consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti. Può prevedere anche la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti. E’ approvato e reso esecutivo, mediante omologa, dal Giudice, con propria autonoma decisione;
* L’accordo del debitore, presentabile da enti e imprese non fallibili, è simile al piano del consumatore, ma richiede che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. Pertanto, non decide soltanto il Giudice, ma è necessario anche il voto dei creditori;
* la liquidazione del patrimonio del debitore, con cui il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso, il debitore, perde tutti i suoi beni (salvo alcuni determinati beni o crediti indicati dalla legge).
Il vantaggio di tali procedure consiste nel possibile ridimensionamento anche dei crediti privilegiati, del blocco del decorso degli interessi sui debiti chirografari, e quindi nella possibilità di ottenere il blocco delle procedure esecutive e l’esdebitazione nel caso di regolare adempimento del piano per debiti non soddisfatti.
In concreto, il soggetto deve presentare la propria domanda ad uno degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), che sono promossi da Enti pubblici, Camere di Commercio o Ordini Professionali ed accompagnano il debitore nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e nell’esecuzione della stessa.
Il soggetto sovraindebitato può allegare alla domanda una relazione, corredata da documentazione, con la quale fornisce tutte le informazioni generali e delinea i contenuti della proposta di composizione della crisi.
Il contenuto della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore prevede, in sostanza, una ristrutturazione dei debiti, che si concretizza essenzialmente in una rateizzazione del pagamento (è possibile prevedere anche una moratoria per un massimo di un anno) spalmandolo su un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, anche mediante la cessione di alcuni beni (per esempio immobili) e/o crediti (tipicamente il TFR), in modo da ridurre la massa dei debiti da gestire.
Lo scopo è quello di ricreare un equilibrio tra entrate ed uscite mensili del soggetto.
Il Giudice, con proprio decreto, fissa la data dell’udienza che deve tenersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta ed inoltre può:
– disporre che, sotto pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
– disporre la comunicazione della convocazione dell’udienza ai creditori.
Nel caso dell’accordo del debitore (quando il sovraindebitato non è un consumatore), i creditori devono far pervenire all’O.C.C., entro 10 giorni da quello fissato per l’udienza, la propria decisione in merito alla proposta.
Dopo l’omologa, l’accordo del debitore o il piano del consumatore vengono eseguiti sotto la vigilanza dell’O.C.C.
Con la completa esecuzione di quanto previsto nell’accordo/piano, il debitore viene liberato dai propri debiti. Questo effetto di liberazione dai debiti (esdebitazione) avviene anche se l’accordo/piano non prevedeva il pagamento integrale di tutti i debiti stessi.

I Professionisti dello studio legale BrixiaLEX sono in grado di assistere il soggetto sovraindebitato lungo tutta la procedura, dalla presentazione della domanda presso l’O.C.C. sino alla esecuzione del piano.

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