Esplode, dopo l’interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18.10.2017, la questione dei calcoli errati (ovviamente al rialzo) operata da molte amministrazioni comunali sulla Tari.
La Tari (Tassa Rifiuti) è l’imposta comunale sui rifiuti, sostituiva della vecchia Tares, che è stata introdotta con la legge di stabilità 2014, dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, proprietari o inquilini, locali o aree che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La Tari è composta da due parti, una fissa ed una variabile:
– la parte fissa si calcola moltiplicando i metri quadrati dell’immobile (la superficie calpestabile), comprese le pertinenze (come cantina o garage);
– la parte variabile cambia in base al numero dei componenti della famiglia, essendo rapportata alla quantità di rifiuti che presumibilmente viene prodotta da coloro che risiedono nell’immobile.
La parte variabile è stata oggetto di interpretazione distorsiva da parte di molti Comuni, i quali hanno diviso l’abitazione principale dalle pertinenze ed applicato ad ognuna di esse la quota variabile; in questo modo sono risultati importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta.
Il metodo di calcolo corretto, invece, è stato illustrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare del 20 novembre 2017 n. 1/DF che fornisce chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche e sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti, in ordine alle annualità a partire dal 2014.
La circolare definisce quindi che, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica: ‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’.
Per “superficie totale dell‘utenza domestica” si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze.
Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.
L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, indicando tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.
I Professionisti dello studio legale BrixiaLEX sono in grado di verificare la correttezza, o meno, dell’applicazione della tariffa da parte del Comune, provvedendo successivamente ad inoltrare per conto del cliente la richiesta di rimborso.